APPROFONDIMENTO                                                                                                                

Avvocato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pierpaolo De Maio  

"Qualche mia breve considerazione sui tempi che stiamo vivendo e su quelli che verranno, tanto in generale quanto nella prospettiva di Legal Management S.t.a."


"Il Lavoro al tempo del coronavirus"

Lo scenario nel quale oggi ci troviamo a vivere e ad operare è mutato radicalmente ed il mondo, per come lo conoscevamo fino ad un mese fa, è un altro. Il Covid-19 non ha inciso solo sulla salute delle persone, che è l’aspetto più tragico delle vicende di queste settimane, ma ha scavato molto più a fondo, sgretolando tutte le nostre certezze e destrutturando la nostra vita ed il nostro tessuto sociale. Ciò che davamo per scontato fino a ieri oggi è diventato un sogno a cui ci aggrappiamo, nella speranza che quest’incubo svanisca il prima possibile. Rimpiangiamo persino la nostra solita routine, che prima consisteva nell’uscire al mattino da casa, portare i bambini a scuola, correre per non perdere il treno, affrontare riunioni e pranzi di lavoro, interfacciarci con decine di persone ogni giorno. Oggi la nostra routine, invece, è diametralmente diversa e consta nel passare da una stanza all’altra di casa nostra: la prospettiva è molto cambiata, rivalutiamo e rimpiangiamo anche quelle cose, che una volta consideravamo fonte di stress. Le considerazioni da fare sulla situazione, che stiamo vivendo, sarebbero tantissime, ma per quello che ci interessa una domanda è d’obbligo: com’è cambiato il modo in cui lavoriamo, ora? Ovviamente ci sono categorie assolutamente ferme (penso a quella alberghiera, a quella dell’home sharing, della ristorazione, del commercio al dettaglio, etc…) ed altre che paradossalmente, al contrario, lavorano più di prima (come le imprese di pulizia e sanificazione, i consulenti in materia di sicurezza sul lavoro, etc…). Ma tutte le tonalità di grigi che costituiscono la “terra di mezzo”?


I professionisti e le aziende che offrono servizi? Ecco, alcune considerazioni in questo senso si rendono necessarie. Il c.d. smart working (“lavoro agile”) non è figlio dell’emergenza nata con il Covid-19 ma, di fatto, esiste già da molto tempo, trovando una propria disciplina normativa già nella L. n. 81 del 22 maggio 2017, intitolata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. L’art. 18 della menzionata legge dispone che “le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”. Per quanto incentivato e disciplinato dal Legislatore già da tempo, abbiamo dovuto tuttavia attendere una pandemia per ricorrere a questo tipo di modalità lavorativa. 


Ci siamo così resi conto che certe attività possono essere svolte anche da remoto, abbiamo scoperto la possibilità di connetterci alla rete aziendale in modalità VPN, che possiamo relazionarci con colleghi e clienti tramite una delle innumerevoli piattaforme che consentono le video-conferenze (Zoom, per dirne una), che tante attività, che una volta svolgevamo di persona (incontrare un cliente, magari lontano, confrontarci con i colleghi, fare un pagamento, etc….), possono essere svolte altrettanto efficacemente stando a casa: sono sufficienti un pc ed una rete WiFi. Tutto ciò, tra l’altro, determina un notevole risparmio di tempo e di risorse economiche, che possono essere allocate diversamente, con la possibilità di attingere a quei fondi incentivanti lo smart working, che possono davvero condurre le aziende ad un livello superiore. A tal proposito, suonano quanto mai attuali e profetiche le parole di Albert Einstein, secondo il quale “non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo". La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce le proprie sconfitte e i propri errori alla crisi, violenta il proprio talento e mostra maggior interesse per i problemi piuttosto che per le soluzioni. La vera crisi è l'incompetenza


Il più grande difetto delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel trovare soluzioni.”. Stando ai risultati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il 58% delle grandi imprese ha già adottato iniziative concrete. E’ un dato molto incoraggiante, ma esso deve costituire il volano perché questa diventi la normalità, non più l’eccezione. Usciremo da questa situazione, questo è certo. L’augurio è che, quantomeno, possiamo farlo come persone e professionisti migliori, traendone lezioni e spunti di riflessione, per lavorare tutti meglio ed in modalità più flessibile. E l’attività legale, come procede? Come forse alcuni di voi sapranno, già prima che il problema fosse regolamentato a livello nazionale gli uffici UNEP lombardi, di Milano in particolare, avevano adottato delle misure atte a contenere il rischio di contagio. A livello nazionale, per giorni abbiamo verificato l’adozione di misure di prevenzione diverse, a seconda del Foro: Tribunale che vai prassi che trovi, in altri termini. Solo in data 8 marzo 2020 è stato (finalmente) emesso il D.L. n. 11/2020, con il quale è stata disposta la sospensione di tutte le udienze (eccetto quelle indifferibili) dall’8 marzo, per l’appunto, al 22 marzo, nonché quella dei termini relativi ai procedimenti, le cui udienze erano state rinviate (non sono mancati i dubbi interpretativi delle norme). Gli UNEP, poi, hanno comunicato che, sino a data da destinarsi, avrebbero accettato solo gli atti in scadenza nei successivi 5 giorni. Con il successivo D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), in materia giudiziaria si è disposta l’estensione della citata misura almeno (ma non nutro dubbi sul fatto che tale termine verrà prorogato) sino al 15 aprile 2020, ciò tanto per le udienze quanto per i termini procedimentali. Cosa significa ciò? 


Significa che, salvo urgenze, l’attività dei Tribunali e dei Giudici di Pace è, per il momento, congelata. Per usare un’espressione che rende bene l’idea, la Giustizia ha momentaneamente messo le quattro frecce. Questo, però, non deve trarre in inganno: Legal Management, seppur impegnata a conformarsi alle indicazioni delle Autorità, continua a lavorare sottotraccia, come e più di prima, in modalità smart. L’attività giudiziale, d’altronde, va sempre di più nella direzione della digitalizzazione: se questa da anni è già realtà presso i Tribunali, presto lo sarà anche presso i Giudici di Pace. In fondo bastano un notebook, la chiavetta in dote a tutti gli avvocati per poter interloquire con le cancellerie di tutti i Tribunali d’Italia ed una stampante/scanner. La contingenza ha dato un’accelerata anche alla celebrazione delle udienze mediante collegamento Skype (in modalità business dal lato server, semplicemente basic dal lato client) e già oggi, infine, è possibile onorare i pagamenti di contributi e marche da bollo per l’accesso alla Giustizia tramite una carta di credito ed un’identità SPID. Cosa comporterà questo? Che nel breve-medio periodo avremo un notevole risparmio di tempi (pensiamo a quelli morti tra un’udienza e l’altra, per esempio) e di costi (per spostamenti, domiciliatari, etc…) e, quindi, una giustizia più snella. 


L’attività di recupero del credito, nella quale Legal Management è attiva e si consolida sempre di più grazie alla collaborazione dei professionisti che la compongono, già oggi viene svolta anticipando i tempi: in un solo giorno, per dirne una, l’intero personale dello studio, applicando semplicemente il protocollo interno, era abilitato al lavoro da casa. La redazione degli atti, la consulenza, i contatti con i clienti e l’attività che può essere svolta in via telematica (depositi, trasmissione di diffide ed insinuazioni alle procedure concorsuali a mezzo pec), previa analisi della corretta strategia processuale da adottare, seguono il normale corso del calendario lavorativo. Non sono mancati i riconoscimenti dei clienti, alcuni dei quali – e questo è il complimento più bello – ci hanno riferito di non essersi neanche accorti del passaggio. Il lavoro non ha risentito, sia in termini di produttività che di connessione (tanto interna quanto esterna), dell’emergenza, proseguendo alacre. La sospensione dell’attività giudiziale disposta dall’Autorità costituisce solo il primo passo di una rincorsa che dovrà portarci presto, inevitabilmente, verso il futuro. Quel futuro verso il quale Legal Management è già proiettata ed in merito al quale, ad emergenza superata, investirà sempre di più per affrontare, con rinnovato spirito, le sfide del mondo che verrà.  

Non mi associo al motto che oggi va tanto di moda, “andrà tutto bene”: preferisco, piuttosto, ripetere che “va tutto bene” e che, domani, andrà ancora meglio. #Connettiamoci, pertanto, con uno sguardo all’avvenire.     


Avv. Pierpaolo De Maio                               Legal Management




#CONNETTIAMOCI

Possiamo in un momento così difficile per le Imprese fare di più? 

Noi pensiamo di si!

APPRONDIMENTO

Diana Cisani

Responsabile Sviluppo Commerciale

Pensiamo a quanto siamo connessi, nel corso di una giornata, attraverso i pc, i tablet ed i cellulari. Dai dati Global Digital 2020, risulta che ogni italiano, in media, trascorre sei ore al giorno online.

 

We Are Social, in collaborazione con Hootsuite, ha studiato le abitudini della popolazione italiana. Ebbene, da tale studio è emerso che sono più di 50 milioni gli utenti che si collegano ad internet quotidianamente e 45 milioni, invece, sono coloro che frequentano le piattaforme social, alle quali dedicano quasi due ore al giorno. Ciò è dimostrato dal fatto che la piattaforma più utilizzata, ad oggi, sia YouTube, seguita da Facebook e Instagram

In questo momento, diventa necessario traslare queste abitudini al mondo lavorativo. 

Molte realtà, oggi, si sono organizzate per lavorare da casa, tuttavia ci sono ancora alcune categorie che risultano bloccate, ciò perché permane l’opinione che un incontro di persona sia lo strumento migliore, a volte l’unico, per entrare in contatto con il nostro interlocutore. Tra queste categorie svantaggiate, penso in primis a tutti i commerciali (cuore pulsante di ogni azienda), i quali in questo periodo hanno visto le pagine della loro agenda degli appuntamenti diventare, all’improvviso, bianche. 

Immaginiamo la giornata di un venditore in piena attività, in tempi “ordinari”: ci si alza presto al mattino, si prende la macchina e si parte per raggiungere i Clienti. Ciò determina, inevitabilmente, dispersioni di tempo per gli spostamenti, costi di trasporto (benzina, caselli, etc…), un impatto sul traffico che rallenta altri lavoratori che non possono fare a meno di utilizzare i mezzi. 

A fronte di ciò, pensiamo invece a quanto tempo ed a quanti soldi si possono risparmiare iniziando ad organizzare meetings tramite strumenti Digital. In questi giorni ho personalmente fatto delle video conference con i referenti di alcune realtà, i quali hanno accolto con entusiasmo la possibilità di conoscerci tramite un “incontro” virtuale, modalità che - vi garantisco - non ha assolutamente influito sulla qualità del mio lavoro, Anzi, a dirla tutta eravamo più rilassati, ognuno nella propria comfort zone, e la durata degli incontri è stata indicativamente la stessa di quelle che di solito faccio de visu

Qual è la morale che questa brutta pagina della nostra vita ci sta dando? Che è giunto quindi il momento di testare nuove soluzioni che possano permettere alle aziende di non fermarsi ma, anzi, di sperimentare nuove modalità di fare business. In tale ottica, ho svolto alcune ricerche sugli strumenti, totalmente gratuiti, che si possono utilizzare per organizzare riunioni con i nostri Clienti, ma che possono altresì essere utilizzati dai dipendenti per condividere, tra essi, risultati, obiettivi, strategie e qualsiasi tipo di dato o comunicazione inerisca l’attività. 

Indico, di seguito, solo alcune opportunità, tra le tantissime che il mondo Digital ci offre: 

Skype

che permette di fare videochiamate di gruppo

Google Hangouts

(per Gmail, Chrome, Android e iPhone), una web app che permette videochat e video chiamate fino a 10 utenti

Microsoft Teams

che supporta anche le riunioni virtuali in videoconferenza

Slack

una app che permette la comunicazione tra dipendenti aziendali e gruppi di lavoro

ZOOM

che consente di comunicare in videochat con un massimo di 100 persone per 40 minuti

Roundee

che consente addirittura di registrare la riunione e scaricarla per ascoltarla in un altro momento, che consente il collegamento fino ad un massimo di 6 partecipanti

Jitsi

che permette la registrazione video su Dropbox e può essere integrata a YouTube per avviare un livestreaming

Viber

disponibile anche come programma PC per fare videochiamate

Conferendo

per creare videoconferenze con un numero di persone fino a 100 contemporaneamente, anche in presenza di connessione lenta

Se avete altri suggerimenti, condivideteli e soprattutto

#CONNETTIAMOCI

mentre #iorestoacasa



LUCE E GAS TRA PASSATO E FUTURO E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. QUADRO GENERALE NEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

Il mondo delle utilities, in particolare quello dell’energia e del gas, è in continua evoluzione, oggetto di frequenti interventi legislativi e regolatori.
Da ciò la necessità, per gli operatori di settore e per coloro che, in seno ai vari servicers, svolgono attività di credit recovery per conto delle società di vendita, di tenersi sempre al passo con le novità, in modo da poter affrontare correttamente le possibili criticità di gestione, in cui dovessero imbattersi.
Per un corretto inquadramento, tuttavia, occorre preliminarmente fare qualche breve cenno sugli sviluppi più recenti del settore, interessato, negli anni addietro, da una vera e propria rivoluzione copernicana.
Partendo dall’ambito energetico, il D. Lgs n. 79/99 (noto come Decreto Bersani), attuativo della direttiva 96/92 CE, ha infatti liberalizzato il mercato, sopprimendo – in tal modo – il monopolio che, fino ad allora, vantava Enel.
Da quel momento, hanno iniziato ad operare sul mercato più soggetti, ognuno con un ruolo specifico.
L’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica è stata riservata allo Stato, che la esercita per mezzo di una società, la Terna S.p.a., interamente controllata dall’allora Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Il trasporto e la distribuzione vengono esercitati in regime di concessione, rilasciata dal Ministero competente, da più soggetti (come E-Distribuzione, Acea, A2A, etc…), uno per ciascun ambito comunale.
La vendita dell’energia elettrica, invece, è stata completamente liberalizzata e viene svolta dai c.d. traders, anche definiti fornitori o venditori (come possono essere, a titolo esemplificativo, Repower, Enel Energia, Sorgenia, Illumia, etc…), i quali non sono proprietari né delle reti di distribuzione dell’energia né, tantomeno, degli apparecchi di misurazione (circostanza da tenere bene a mente, in sede di riscontro delle contestazioni).
All’ultimo anello di questa filiera, in conclusione, vi sono i consumatori finali, i quali prelevano l’energia elettrica di cui hanno bisogno mediante un POD (acronimo di “Point of Delivery”), che misura il consumo dell’energia che, attraverso esso, transita.
Questo strumento, come anticipato, è di proprietà della concessionaria locale della distribuzione, alla quale sono rimesse, in via esclusiva, le attività di verifica dei consumi e di manutenzione degli impianti.
Tale aspetto è ben chiarito nell’art. 21.2 della Delibera AEEGSI 348/07, laddove viene enunciato che “il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori, nonché della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica è: con riferimento ai punti di prelievo, l’impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l’energia elettrica da tali punti”, e dove “impresa distributrice è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 79/99”.
Il rapporto che intercorre tra consumatore finale e trader è inquadrabile nella figura del mandato senza rappresentanza: in altre parole, quando un consumatore (inteso in senso lato) sottoscrive un contratto con uno dei tanti venditori presenti sul libero mercato, gli conferisce incarico affinché esso concluda un accordo di fornitura di energia elettrica con il distributore locale.
Volendo semplificare, si può dire che al distributore sono rimesse le attività “tecniche” ed al venditore quelle “commerciali”.
Periodicamente, il distributore locale - esercitando i doveri che la legge gli demanda - comunica al trader i dati di consumo dell’utente finale.
Ciò consente al distributore di fatturare e riscuotere dal fornitore gli oneri di trasporto e distribuzione dell’energia prelevata dal consumatore finale, a cui il fornitore potrà - a sua volta - chiedere il rimborso mediante l’emissione della fattura, che comprenderà anche il corrispettivo di prelievi, oneri e tasse.
Per quanto concerne il gas, la liberalizzazione del mercato è stata realizzata per effetto del D. Lgs n. 164 del 23.05.2000, che ha recepito la direttiva n. 98/30/CE del 28.06.1998, finalizzata ad introdurre norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Noto come “decreto Letta”, il menzionato decreto legislativo ha stabilito che sono completamente libere le attività di importazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale.
La fonte legislativa ed il nome del misuratore (PDR, ovvero “punto di riconsegna”) sono, di fatto, gli unici aspetti che differenziano la disciplina dell’energia elettrica e quella del gas, al netto delle ovvie diseguaglianze tecniche derivanti dal diverso tipo di prodotto.

2. LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

La menzionata liberalizzazione, per quanto ormai non più così recente, continua a convivere con un mercato definito comunemente “di maggior tutela” (poiché le condizioni economiche e contrattuali applicate sono preventivamente stabilite dall’Arera, già AEEGSI, che è l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).
In quest’ultimo, ad oggi, si trova ancora la maggioranza dei clienti domestici (secondo la relazione Arera del 2018, nell’anno 2017 se ne contavano circa 18 milioni, su un totale di 29).
Ciononostante, dopo ben due differimenti, dall’1 luglio 2020 dovrebbe divenire finalmente obbligatorio per tutti i clienti il passaggio al mercato libero (ove, cioè, ogni cliente può scegliere il proprio fornitore in base alle tariffe ed alle condizioni offerte), coerentemente a quanto chiede l’Europa (si pensi che in Germania, per esempio, il mercato è completamente liberalizzato dal 1998).
I problemi per il consumatore (soprattutto per quello meno avvezzo a fare raffronti, ad esaminare un contratto od a navigare in internet, si pensi agli anziani) non mancheranno, in primis l’enorme numero di players del settore ed i rischi di possibili condotte commerciali scorrette (per quanto le società debbano attenersi ad un codice di condotta commerciale ad hoc).
Soluzioni per un passaggio soft sono già state pensate ed adottate.
Si pensi, per esempio, alla “Tutela simile” in campo energetico, che consiste nell’offerta sì di un player del mercato libero, tuttavia a condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità.
E’ possibile aderire alla Tutela simile a decorrere dall’1 gennaio 2017, la durata contrattuale è di un anno (non rinnovabile) e prevede uno sconto una tantum, che il cliente si vede riconosciuto con la prima bolletta.
Qualora il consumatore receda dal contratto prima della sua conclusione naturale, il menzionato bonus dovrà essere restituito in misura proporzionale al tempo mancante tra la sottoscrizione dell’offerta e lo spirare del termine contrattuale.
Il contratto “Tutela simile” è telematico e può essere attivato con il fornitore attraverso il sito dedicato, gestito da Acquirente Unico.
Al termine del contratto, il cliente potrà decidere se rimanere con lo stesso fornitore, sottoscrivendo una diversa offerta, o rivolgersi ad un altro operatore, salva la sua facoltà di rientrare nel mercato di maggior tutela (quantomeno fino all’1 luglio 2020).


3. IL RECUPERO DEL CREDITO IN MATERIA DI UTILITIES E LE POSSIBILI CONTESTAZIONI DEI DEBITORI

Ciò detto, vediamo ora quali sono – per quella che è la mia esperienza – le più frequenti contestazioni in cui ci si imbatte, in materia di energia elettrica e gas, in sede di pre-contenzioso e contenzioso.
Prima di tutto, sembra scontato dirlo ma non sempre lo è, si deve sempre partire dall’esame del contratto.
Esso, in alcuni casi, può prevedere delle clausole – quale quella solve et repete - che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) paralizzare all’origine qualsiasi pretestuosità sui pagamenti.
Altre volte sono concordati termini, in genere 24 mesi, entro i quali si possono contestare, a pena di decadenza, le fatture ricevute.
Ciò detto, le eccezioni dei debitori, tanto in fase stragiudiziale che giudiziale, possono essere delle più svariate: mancata ricezione delle fatture (che sempre più frequentemente vengono trasmesse esclusivamente via e-mail ordinaria, quindi senza un’effettiva prova della trasmissione), errata misurazione dei consumi (tuttavia, come anticipato, queste censure andrebbero mosse nei confronti del distributore e non certo del venditore, il quale ha solo l’onere di provare la corrispondenza tra i dati ricevuti dal concessionario locale e quelli presenti in bolletta, cosa che può fare, per esempio, producendo le fatture del distributore stesso), falsità della firma in calce ai contratti (in tal caso l’unica soluzione, in fase giudiziale, sarebbe quella di promuovere istanza di verificazione e in subordine, laddove – possibilità assai remota – il contratto fosse realmente apocrifo, chiedere quantomeno il pagamento secondo le tariffe dell’autorità regolatoria, coerentemente alle norme in tema di indebito arricchimento).
Altre eccezioni possono riguardare il CMOR (indennizzo che, nel caso di insoluti nei confronti del venditore uscente, può essere addebitato al cliente dal nuovo fornitore, ciò per evitare il c.d. “turismo energetico”), il mancato perfezionamento del vincolo contrattuale a causa dell’invio della proposta di fornitura non seguita da accettazione del venditore (sarebbe buona prassi che quest’ultimo conservasse sempre le comunicazioni di accettazione e le prove di ricezione delle stesse) e l’avvenuta prescrizione delle fatture.
Su tale aspetto, si tenga bene a mente che i termini di prescrizione, che precedentemente erano di 5 anni, sono stati recentemente ridotti: per le fatture successive all’1 marzo 2018 (per l’energia elettrica) ed all’1 gennaio 2019 (per il gas), infatti, i termini sono ora di soli due anni.
A volte succede, poi, che i consumi siano oggetto di ricostruzione, da parte del distributore, a seguito di accertamento di malfunzionamento o di manomissione dei contatori (per quelli dell’energia elettrica, per esempio, apponendo un magnete che incide sui dati).
Ebbene, in tal caso, il distributore trasmetterà alle parti interessate (compreso il venditore) un verbale, in cui darà atto della circostanza, comunicando le misure di consumo effettivo, della data di inizio del malfunzionamento (o della manomissione) e del criterio adottato per stabilire le misure esatte.
Pur nel quadro delineato, ogni situazione di insoluto ha una storia a sé e va affrontata analizzando bene le circostanze, i documenti, le comunicazioni intercorse.
Se la questione è già oggetto di giudizio, spesso le valutazioni sono demandate ad un CTU, il quale potrebbe rivedere i criteri adottati dal distributore, riducendo la misura del credito o, talvolta, confermandola. Raramente mi è capitato, invece, che una consulenza tecnica abbia sconfessato completamente i dati comunicati dal distributore (per quanto, ovviamente, ciò può in linea teorica succedere).
Come si può vedere, la materia si presta a tantissime considerazioni che, per brevità espositiva, non possono essere approfondite in tale sede.
L’unico suggerimento che, da avvocato con esperienza nel settore, mi sento di dare è di riscontrare ogni contestazione punto per punto, documenti alla mano, avendo ben chiara la normativa che disciplina il settore, consci degli strumenti che offre il diritto per far riconoscere le ragioni creditorie del cliente e consapevoli delle sue esigenze.

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